Il caso in esame riguarda il riconoscimento di un figlio nato da una coppia non sposata e nel quale il bambino sia stato riconosciuto da uno solo dei due genitori.
Per il secondo genitore, laddove non intervenisse il consenso del primo al riconoscimento, sarà necessario ricorrere al Giudice Tutelare.
Il Tribunale opererà il riconoscimento soltanto laddove ravvisi un "interesse per il figlio".
Su questo punto si incardinerà la valutazione del Giudice Tutelare laddove vi fossero valide eccezioni da parte del genitore che ha riconosciuto per primo.
Il riconoscimento può avvenire in qualsiasi momento.
Il figlio, inizialmente, prenderà il cognome del primo genitore che ha effettuato il riconoscimento.
Successivamente, potrà scegliere se prendere anche quello dell'altro genitore, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo.
Il riconoscimento può essere impugnato per:
- difetto di veridicità;
- violenza;
- interdizione.
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